Con ordinanza n. 24251 del 10 settembre 2024, la prima sezione civile
ha affermato che l’istituto della amministrazione di sostegno è uno strumento volto
a proteggere, senza mortificarla, la persona affetta da una disabilità fisica o
psichica tale da renderla inadeguata a provvedere ai suoi interessi; la misura
è caratterizzata da un alto grado di flessibilità e la legge chiama il giudice
all’impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della
persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all’amministrato la massima
tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di
autodeterminazione (Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2021, n. 21985; Corte Cost.
10 maggio 2019, n. 114; Cass. civ. 4 marzo 2020, n. 6079).
La misura, di conseguenza, deve essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità...
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