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L’ammissibilità dell’istanza di revisione del giudizio

Autore: Valerio de Gioia
Data: 17 Novembre 2024

Con sentenza n. 42137 del 3 luglio-15 novembre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), c.p.p., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Cass. pen., sez. V, 9 gennaio 2020, n. 12763). Nello stesso senso si è affermato che possono essere ritenute prove nuove quelle che - anche se preesistenti alla sentenza di condanna - risultanti o no dagli atti, non hanno formato oggetto di valutazione espressa o implicita da parte del giudice investito della cognizione, prescindendosi da un giudizio circa la imputabilità alla parte della omessa conoscenza giudiziale (Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2001, n. 624). Nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna (Cass. pen., sez. III, 8 marzo 2022, n. 14547). Ciò che è inibito non è la valutazione complessiva dell'impianto probatorio alla luce anche delle nuove prove, che anzi è doverosa, bensì l'utilizzo di queste ultime al solo fine di valutare le altre senza che esse apportino ulteriori elementi di conoscenza. Il concetto di prova nuova, infatti, va ricostruito sotto un profilo strutturale e sotto un profilo teleologico, sempre avendo di mira l'oggetto che essa deve introdurre nel processo di revisione e che si sostanzia comunque nella rappresentazione di un fatto in grado di vincere – nel contesto tipico della procedura di ammissibilità – la resistenza del giudicato (Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2001, n. 624). E ciò è tanto più vero in quanto la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto "prove nuove", «implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu oculi» (Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2014, n. 20022; Cass. pen., sez. II, 16 ottobre 2013, n. 49113). La prova nuova, infatti, deve essere idonea a condurre a risultati probatori in termini di certezza o piena affidabilità (Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 1998, n. 4837); l'esito dell'accertamento prospettato deve essere idoneo a scardinare la valenza degli ulteriori elementi probatori che avevano dimostrato e determinato la colpevolezza del condannato (Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2016, n. 38276). Come è noto, caratteristica peculiare del giudizio di revisione è quella della distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente – che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto – e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2016, n. 15402). In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Cass. pen.  sez. V, 7 marzo 2014, n. 15403). È indispensabile, al fine di procedere al giudizio di ammissibilità dell'istanza, la valutazione comparativa tra le prove poste a fondamento della decisione affermativa della responsabilità del condannato e le prove dedotte a sostegno dell'istanza di revisione. Si è anche affermato - circa l'oggetto del giudizio rescindente - che in tale fase è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Cass. pen., sez. V, 20 novembre 2020, n. 1969).

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