Con sentenza n. 531 del 16 agosto 2023, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che le disposizioni di cui ai sopra citati artt. 44, 49 e 16, d.P.Reg. n. 3 del 1960, dopo aver stabilito (“salvo il disposto dei commi seguenti”) che la validità dei voti deve essere ammessa solo nei casi in cui si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, affermano testualmente che “sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall'art. 16” dello stesso decreto n. 3 del 1960 (come si è verificato nel caso in esame). In particolare, ai sensi del comma 1, il successivo comma è strutturato come del tutto derogatorio rispetto al principio del raggiungimento dello scopo: infatti – senza che sia prescritto di indagare se quest’ultimo sia stato o meno raggiunto – la norma testualmente stabilisce che “sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall'art. 16”....
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