Con ordinanza n. 9063 del 31 marzo 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato, in generale,
che il professionista, nell'espletamento dell'attività promessa (sia essa di
mezzi o di risultato), è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la
diligenza del buon padre di famiglia.
La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. la perdita del diritto al compenso (cfr. in tema di prestazioni degli ingegneri o geometri: Cass. civ. 22487/2004; Cass. civ. 11304/2012 secondo cui, con riferimento alla professione forense, la negligenza deve esser valutata con giudizio ex ante ed esser tale da incidere sugli interessi del cliente, pur non potendo il...
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