Con sentenza n. 36357 del 29 dicembre 2023, la terza sezione
civile della Corte di Cassazione ha affermato che l’assicurazione della
responsabilità civile relativa alla navigazione provvisoria dei natanti ha ad
oggetto i rischi derivanti dalla attività di navigazione “temporanea” prevista
dall’art. 31, comma 1, del codice della navigazione da diporto.
La navigazione temporanea richiede un’autorizzazione amministrativa, in base alla quale è, tra l’altro, obbligatoria l’esposizione sul fianco del natante di una targa che riporti gli estremi numerici della stessa (cd. targa prova) e per il cui rilascio è necessario che il titolare dell’autorizzazione – sotto la responsabilità del quale avviene la navigazione – abbia stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, la quale contiene, di conseguenza, un espresso riferimento a detta autorizzazione, indicata con gli estremi, riportati sulla relativa targa prova. Il rischio oggetto...
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