Con ordinanza n. 33984 del 23 dicembre 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha escluso che l’attività di produzione di farmaci sia riconducibile alla disciplina della responsabilità per danni da prodotto difettoso. Le perplessità traggono origine dal fatto che, definito dall'art. 1, D.L.vo 24 aprile 2006, n. 219 (di recepimento della Direttiva 2001/83/CE ), come “ogni sostanza (o associazione di sostanze) che presenta proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o che viene utilizzata con mera finalità di diagnosi”, esso non è un bene voluttuario, venendo di norma utilizzato a seguito di indicazioni promananti da figure professionali terze rispetto al produttore e al distributore, e, soprattutto, è ad esso connaturale un potenziale effetto "collaterale" pregiudizievole per la salute degli utenti, il quale, una volta materializzatosi, diviene causa del danno. A tale stregua la relativa commercializzazione è oggetto di copiosa...
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