Con sentenza n. 19603 del 21 aprile 2023 (dep. 10 maggio 2023), la terza sezione penale della Corte di cassazione si è occupata del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
L'art. 11, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74 sanziona, nell'ipotesi di cui al comma 1, la condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva,, applicandosi una pena edittale più elevata laddove l'ammontare delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, sia superiore a duecentomila euro.
La giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito che al fine della configurabilità del reato non è più necessario l'effettivo avvio di un qualsiasi accertamento...
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