La Corte di
Cassazione ha affrontato la questione della audizione, nel giudizio di appello,
degli affidatari presso i quali il minore risulti collocato con decreto del
Tribunale per i minorenni.
L'ordinamento
conosce diverse ed eterogenee forme di affidamento.
In particolare: l'affidamento preadottivo è disciplinato della L. n. 184 del 1983, art. 22, comma 6, artt. 23 e 24: si tratta, in buona sostanza, del secondo momento della procedura di adozione, giacché, a seguito della dichiarazione di adottabilità pronunciata dal Tribunale per i minorenni, e prima della dichiarazione definitiva di adozione, il minore viene collocato presso una coppia in possesso dei requisiti di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 6; tale affidamento ha la durata massima di un anno, prorogabile a due, ed ha lo scopo di avvicinare il minore adottando ai potenziali genitori adottivi al fine di saggiare la positività e la riuscita dell'abbinamento; l'affidamento temporaneo o familiare è previsto...
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