Con ordinanza n. 4561 del 21 febbraio 2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di separazione personale dei coniugi, ha affermato che la scelta di non procedere direttamente all'audizione dei minori (comunque sentiti personalmente dalla psicologa e dai servizi sociali) – in ragione della manifesta superfluità, di un ascolto già effettuato da esperti e del contrasto con l'interesse dei minori – è consentita dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 336-bis c.c., e come ammesso dalla giurisprudenza di legittimità per derogare ad un adempimento altrimenti ritenuto essenziale ed ineliminabile (v. Cass. civ. 1474 del 2021, 1471 del 2021, 16569 del 2021; cfr. Cass. civ. 16410 del 2020, 23804 del 2021, 9691 del 2022; 2023 n. 2001).
Del resto, prosegue la Suprema Corte, si tratta di una soluzione in linea con il Regolamento (UE) 2019,1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione...
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