Con ordinanza n. 31242 del 6 dicembre 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che l’azione che il dipendente intraprende nei confronti del mobber, e non del datore di lavoro, non ha carattere contrattuale ed alla stessa non si applica l’art. 2087 c.c., ma l’art. 2043 c.c., in quanto nessun rapporto contrattuale intercorre direttamente fra il mobber ed il mobbizzato e l’appartenenza alla medesima comunità lavorativa rileva solo indirettamente, costituendo solo un’occasione rispetto all’attività illecita, in ordine alla quale detta appartenenza rileva solo indirettamente, qualificando e specificando quali siano i comportamenti ai quali in quel determinato contesto il soggetto che agisce deve attenersi nel rispetto della sfera degli altri appartenenti alla medesima comunità.
Il dipendente è tenuto al rispetto delle regole di sicurezza nei confronti del datore di lavoro sulla base di una specifica obbligazione contrattuale, e nei...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi