Con sentenza n. 11659 del 4 maggio 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di
simulazione relativa, qualora la domanda venga proposta dalle parti o dagli
eredi, la prova per testi, diretta a dimostrare l'esistenza del negozio
dissimulato, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724
c.c., ovvero quando s'intenda far valere l'illiceità del negozio (Cass. civ. n.
18434/2022), così che l’azione di simulazione fatta valere dall’erede, senza
allegare la qualità di legittimario risulta del pari assoggettata alle
limitazioni di prova imposte alle parti dell’atto simulato.
Affinché l’erede che sia però anche legittimario possa provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite dell’art. 1417 c.c. (e ciò anche quando l’esito dell’accertamento della simulazione sia la verifica della nullità della donazione dissimulata in quanto l’atto simulato non è stato predisposto con...
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