Con ordinanza n. 4258 del 18 febbraio 2025, la terza sezione
civile della Corte di Cassazione ha ribadito che, nei contratti a prestazioni
corrispettive, l’esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.:
a) presuppone che vi sia l’inadempimento della controparte
(anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass. civ., 8 luglio 2024,
n. 18587; Cass. civ., 29 gennaio 2021, n. 2154), dato che integra un fatto
impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello
stesso creditore (Cass. civ., 17 luglio 2023, n. 20719; Cass. civ., 22 novembre
2016, n. 23759);
b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva...
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