Con sentenza n. 8956 dell’8 novembre
2022, depositata il 1° marzo 2023, la sesta sezione penale della Corte di
Cassazione è intervenuto in tema di esercizio abusivo della professione di giornalista.
Ai sensi dell'art. 1, L. 3 febbraio 1963
n. 69, all'Ordine dei giornalisti appartengono i giornalisti professionisti e i
pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo. Sono professionisti
coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di
giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non
occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. Ai
sensi dell'art. 35 della legge indicata: "per l'iscrizione all'elenco dei
pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai
numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali e periodici
contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori
delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente
retribuita da almeno due anni".
Dette previsioni devono essere poste in
connessione con l'art. 45 della stessa legge, così come modificato dalla L. 26
ottobre 2016, n. 198, secondo cui: "nessuno può assumere il titolo né
esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei
professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso
l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della
disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del
codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave".
Dunque per esercitare la professione di
giornalista è necessaria l'iscrizione nell'elenco dei professionisti ovvero in
quello dei pubblicisti: l'inosservanza di detta previsione è punita ai sensi
dell'art. 348 c.p..
In tale contesto la giurisprudenza, già
prima della modifica apportata dalla L. 198 del 2016, aveva chiarito che, al di
là della distinzione tra professionisti e pubblicisti, poiché la Costituzione
garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero liberamente e
con ogni mezzo di diffusione, ogni cittadino può svolgere, episodicamente,
l'attività di giornalista e dunque non commette il reato di abusivo esercizio
della professione di giornalista, di cui agli artt. 348 c.p. e 45, L. 3
febbraio 1963, n. 69, colui che, senza essere iscritto all'albo dei giornalisti
o in quello dei pubblicisti, collabori saltuariamente ad un periodico venendo
retribuito volta per volta (Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 1971, n. 428).
Si è in particolare spiegato che integra
il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), il compimento
senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a
una determinata professione, siano tuttavia univocamente individuati come di
competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato
con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare,
in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività
professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Cass. pen., sez. un.,
23 marzo 2012, n. 11545).
Accanto cioè, alla riserva professionale collegata alla attribuzione in via esclusiva del singolo atto, esiste una riserva collegata allo svolgimento, con modalità tipiche della professione, di atti univocamente ricompresi nella sua competenza specifica (Cass. Pen., sez. VI, 15 maggio 2013, n. 23843).
In tale quadro di riferimento - ha concluso la Suprema Corte - i giudici di merito hanno spiegato in punto di fatto che l'imputato partecipava a conferenze stampa, effettuava interviste, curava servizi di cronaca per una testata televisiva, commentava confronti politici, l'imputato faceva parte di detta testata televisiva in modo "organizzato": un'attività, si è ritenuto, svolta in modo continuativo.
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