Con sentenza n. 59 del 3 gennaio 2024, la seconda sezione civile
della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di esercizio del retratto,
anche con specifico riferimento agli obblighi scaturenti dal medesimo.
Per la Corte, costituisce in primo luogo principio reiterato
quello secondo cui l’azione di retratto deve essere indirizzata solo nei
confronti dell’acquirente, senza che possa individuarsi alcun litisconsorzio
necessario con gli alienanti, e ciò in ragione dello stesso modus operandi del
retratto che, in caso di accoglimento della domanda, determina il subentro del
retrattante nello stesso contratto concluso con il retrattato.
È stato perciò affermato che l'art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti ad una comunione ereditaria due distinti diritti, lo "ius prelationis" – in base al quale, perdurando il regime di comunione, se uno dei partecipanti ad essa voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la relativa proposta,...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi