Con ordinanza n. 30231 del 25 novembre 2024, la prima sezione civile
della Corte di Cassazione ha ribadito che il titolare di un credito eventuale,
qual è, in particolare, il credito soggetto ad accertamento giudiziale ancora
in corso, è legittimato a tutelare la garanzia patrimoniale del suo debitore
mediante l’esercizio dell’azione revocatoria.
L’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguente irrilevanza, ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall’attore: anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso ed oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, è, pertanto, idoneo, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (compreso il reato: Cass. n. 4668 del 2023), a determinare l’insorgere, in...
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