Con ordinanza interlocutoria n. 23 del 2 gennaio 2025, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha sottoposto alla sezioni unite la questione di grande rilievo nomofilattico, che finora pur in assenza di un reale contrasto sezionale, non ha trovato una soddisfacente soluzione giuridica nella giurisprudenza di legittimità, della esperibilità, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla. Il codice civile non ha apprestato specifici strumenti di tutela a favore dei creditori del legittimario pretermesso in materia di azione di riduzione per lesione di legittima, avendo riconosciuto la legittimazione all'esercizio di tale azione, all'art. 557, comma 1, c.c., solo a favore dei legittimari individuati all'art. 536 c.c., dei loro eredi, o aventi causa, ed avendo fatto menzione al terzo comma dell'art. 557 c.c. ai soli creditori...
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