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L’estensione anche alla persona offesa dell'istituto della rimessione nel termine

Autore: Valerio de Gioia
Data: 03 Dicembre 2024

Con sentenza n. 44232 del 13 novembre-3 dicembre 2024, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della possibilità di estendere anche alla persona offesa l'istituto della rimessione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p..

Sul punto non vi è uniformità di decisioni di legittimità atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale, invero minoritario, al fine di escludere tale possibilità, è stato richiamato il contenuto testuale della norma in esame che facendo riferimento alle "parti private" ha ritenuto che la persona offesa, fino alla costituzione di parte civile non può essere giuridicamente ritenuta "parte" del processo.

Ritiene però la Suprema Corte di dover aderire all'orientamento opposto secondo il quale «la persona offesa, pur non essendo parte del processo in senso tecnico, può chiedere e ottenere, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile» (Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2022, n. 34794; in senso conforme anche Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2019, n. 18844; Cass. pen., sez. VI, 23 febbraio 2018, n. 41575; vedi anche Cass. pen., sez. V, 22 aprile 2022, n. 18712), ciò in quanto risultano del tutto condivisibili le argomentazioni che, anche ispirandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ed in particolare alla sentenza interpretativa di rigetto n. 55 del 1990, giungono alla conclusione favorevole all'ammissione della parte civile al rimedio di cui all'art. 175 c.p.p.. In detta pronuncia la Corte costituzionale ha, infatti, chiarito come la nuova disciplina processuale concernente la persona offesa si caratterizzi, rispetto al codice previgente, per un complessivo rafforzamento del suo ruolo e per il rapporto di complementarità tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale.

Secondo la Corte costituzionale, poiché la persona offesa può nel corso del procedimento, se danneggiata dal reato, assumere il ruolo di parte civile, la partecipazione all'assunzione di prove nel corso delle indagini preliminari deve essere funzionalmente considerata come anticipazione di quanto le spetterà una volta che la costituzione di parte civile sarà stata formalizzata. Pertanto, è corretta l'adozione di un criterio interpretativo che faccia ricorso alla normativa in tema di parte civile ove la disciplina concernente la persona offesa non risulti compiutamente delineata.

La stessa Corte costituzionale ha, infatti, depotenziato il dato ermeneutico letterale "limitante", segnalando - ancora nella pronuncia in esame - come non sia probante l'attribuzione alle sole "parti" della facoltà di cui si discute «dato che il termine "parti" è talvolta usato in modo da ricomprendervi l'offeso dal reato, sia nella delega legislativa per l'adozione del nuovo codice di procedura penale, che nella disciplina codicistica sulla persona offesa» (cfr. gli artt. 93, comma 3, e 95, comma 1, in tema di intervento degli enti collettivi). 

Dai richiamati argomenti, l'orientamento ammissivo trae la conclusione che se i poteri della persona offesa sono funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile, allora una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 175 c.p.p. impone una interpretazione del termine "parti" in senso ampio, tale cioè da ricomprendere anche la persona offesa dal reato (cfr. soprattutto la sentenza n. 41575 del 2018) e ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui la rimessione in termini sia finalizzata alla costituzione di parte civile, poiché in tal caso la diretta connessione tra esercizio del diritto e legittimazione della "futura" parte processuale è di immediata evidenza.

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