Con
sentenza n. 27169 del 21 ottobre 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione
ha osservato che, in base all’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 1980, l’illecita
sottrazione di un minore presuppone l’esistenza di tre presupposti oggettivi:
1) allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso
dell'altro genitore; 2) il trasferimento o il mancato rientro; 3) titolarità ed
esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante l'avvenuta
sottrazione (Cass. civ. n. 27169/2024).
La Suprema Corte ha affermato, in proposito, che in tema di sottrazione internazionale di minori, il rimpatrio del minore può essere disposto, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, purché ricorra l'indispensabile presupposto dell'effettivo esercizio, in modo non episodico ma continuo, del diritto di affidamento da parte del richiedente al momento del trasferimento del minore, sicché il giudice è tenuto ad...
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