Con ordinanza n. 10683 del 20 aprile 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che è affermazione costante, nella giurisprudenza di nomofilachia, che l’impossibilità idonea ad estinguere l’obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo: essa consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l’adempimento e che, alla stregua del principio genus numquam perit, può evidentemente verificarsi soltanto quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro (da ultimo Cass. civ. 22 giugno 2022, n. 20152).
Ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l’inadempimento dell’obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l’impossibilità sopravvenuta, temporanea o...
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