Con ordinanza n. 30545 del 27 novembre 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che è principio consolidato in dottrina e in giurisprudenza che le sentenze di divorzio, per quanto riguarda i rapporti economici o l'affidamento dei figli, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa, in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Ciò significa che l'attribuzione in favore di un ex coniuge dell’assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all'emissione della sentenza di divorzio, ancorché ignorati dalla parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi...
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