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L'indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza

Autore: Valerio de Gioia
Data: 19 Settembre 2024

Con sentenza n. 35251 del 2 luglio-19 settembre 2024, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 629-bis c.p.p. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis c.p.p., che al comma 1 prevede che si proceda in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato e, al secondo comma, individua i casi in cui si procede in assenza pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato, tra i quali, appunto, il caso in cui l'imputato che abbia eletto domicilio e "abbia nominato un difensore di fiducia". Il tema è stato ripetutamente vagliato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, con le sentenze n. 28912 del 28 febbraio 2019, Innaro, Rv. 275716, e poi n. 23984 del 28 novembre 2019, Ismail, Rv. 279420. Con la sentenza Innaro, in particolare, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla nozione di "effettiva conoscenza del procedimento" – alla quale l'art. 175, comma 2, c.p.p., nella previgente formulazione (introdotta dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la legge 28 aprile 2014 n. 67), ricollegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l'impugnazione — ne hanno tratto spunto per tracciare i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali ivi specificamente richiamate. Nel farlo, hanno affermato che un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, solo se l'imputato ne ha avuto conoscenza effettiva, non essendo sufficiente a tal fine che egli sia stato informato dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico. Muovendo da tali premesse, le sezioni unite hanno precisato che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" contenente l'indicazione dell'accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio. Ed hanno chiarito che tale conoscenza non può essere soltanto presunta né, men che mai, meramente legale. Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno sostenuto – ma il tema sarà poi puntualizzato e in qualche modo rettificato l'anno successivo nella sentenza SSUU Ismail – che, nelle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis c.p.p., opera una presunzione di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, già allora precisando, però, che tale presunzione è necessariamente relativa, potendo essere superata se l'imputato (nel caso previsto dall'art. 420-bis, comma 4, c.p.p.) o il condannato (nel caso previsto dall'art. 629-bis, comma 1, c.p.p.) dimostrino la "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo". Le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2019, n. 23948) sono di lì a poco tornate sul tema della valenza delle condizioni, indicate nell'art. 420-bis, comma 2, c.p.p. (dichiarazione od elezione di domicilio, previa applicazione di misura cautelare o precautelare, nomina di difensore di fiducia), atte a consentire il processo in absentia anche quando l'imputato non abbia ricevuto personalmente notifica dell'udienza e, dopo avere dato conto dell'evoluzione normativa in tema di garanzie della partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, e di come il sistema previgente sia stato modificato perché, anche dopo vari aggiustamenti, era risultato inadeguato ai principi dell'equo processo (anche sulla scorta delle decisioni della Corte EDU del 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004 Sejdovic c. Italia), si sono soffermate sull'assoluta prevalenza del dato della conoscenza effettiva rispetto al dato formale della regolarità della notifica, come poi ulteriormente ribadito anche dalla successive sentenza, ancora delle Sezioni Unite, n. 15498 del 26 novembre 2020, Lovric. Si è così ritenuto che, in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Cass. pen., sez. II, 20 novembre 2020, n. 34041). Dall'insegnamento delle Sezioni Unite emerge, però, l'impossibilità di equiparare del tutto 3 la mancata diligenza informativa alla volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Come rilevato anche dalla sentenza Ismaili (cfr. punto 14) "certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto dì "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatío in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita." Tuttavia, non si può vanificare il valore attribuito dall'art. 420-bis c.p.p. all'elezione di domicilio, alla nomina di un difensore di fiducia ed agli altri indici rivelatori ivi indicati prospettando unicamente l'assenza di rapporto effettivo tra imputato e difensore di fiducia, senza alcuna indicazione di circostanze ulteriori sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. La Corte di Cassazione ha rilevato che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, anche quando a questa abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato (circostanza che, peraltro, nemmeno ricorre nel caso di specie), costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 2022, n. 13236, fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale). Si è condivisibílmente ritenuto, pertanto, che per superare l'indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, costituito dalla nomina di difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, occorre che il condannato alleghi quantomeno la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano, e si è precisato che deve trattarsi di un'allegazione non generica, dovendo invece colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo carico, nonostante la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso lo stesso, "spiegare in maniera circostanziata - anche se non provare - il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico" (così Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 2022, n. 13236 cit.).

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