Con ordinanza n. 28792 del 17 ottobre 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che la disciplina positiva dei beni pubblici è contemplata, nelle sue linee fondamentali, dal codice civile e, segnatamente, dagli artt. 822-831, che li distinguono nelle tre categorie dei beni demaniali, dei beni patrimoniali indispensabili e dei beni patrimoniali disponibili.
Come evidenziato dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2011, n. 3811), i beni demaniali, connotati dal regime della inalienabilità e dell’inidoneità a formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, e contenuti nell’elencazione tassativa di cui all’art. 822 c.c., hanno come caratteristica comune il fatto di essere beni immobili o universalità di mobili, di appartenere necessariamente ad enti territoriali, ossia lo Stato, le regioni, le province e i comuni (art. 824 c.c.), e di essere tali o per...
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