Con ordinanza interlocutoria n. 23 del 2 gennaio 2025, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che un primo orientamento, più tradizionale, considera come presupposto dell'azione surrogatoria oltre all'esistenza del credito di chi agisca rispetto al titolare dell'azione ed all'insolvenza del debitore, l'inerzia di quest'ultimo, ossia il suo comportamento omissivo, o insufficientemente attivo, al quale non può equipararsi un comportamento positivo, per cui il creditore non può chiedere di sostituirsi al debitore per sindacare le modalità con cui questi abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica (vedi in tal senso Cass. civ. 2 febbraio 2016, n. 1996; Cass. civ. 12 aprile 2012, n. 5805; Cass. civ. 4 agosto 1997, n. 7187; Cass. civ. 28 maggio 1988, n. 3665). Un secondo orientamento, che invece valorizza maggiormente il fatto che l'art. 2900 c.c., a differenza di quanto previsto nel previgente codice civile del 1865 all'art. 1234, non parla...
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