Con
sentenza n. 7435 del 5 settembre 2024, la quarta sezione del Consiglio di Stato
ha affermato che l’interpretazione secondo buona fede è il criterio
privilegiato di interpretazione che si pone quale “punto di sutura” tra i
criteri di interpretazione soggettiva e oggettiva.
I
giudici amministrativi hanno altresì chiarito che il criterio di
interpretazione secondo buona fede non può essere relegato a criterio di
interpretazione meramente sussidiario rispetto ai criteri di interpretazione
letterale e funzionale, in quanto l’elemento letterale va integrato con gli
altri criteri di interpretazione, tra cui secondo buona fede o correttezza ex
art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con
la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (Cass. civ.,
sez. III, 19 marzo 2018, n. 6675; Cass. civ. 23 maggio 2011, n. 11295).
L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., quale criterio...
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