Con ordinanza n. 32079 del 12 dicembre 2024, la seconda
sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che un'interpretazione
sistematica della normativa in materia di sicurezza ed etichettatura delle
merci, pur nel silenzio del Codice del consumo, permette di delimitare con
precisione la portata soggettiva degli obblighi di cui agli artt. 6 ss., D.L.vo
n. 206/2005, estendendola anche al distributore dettagliante.
Difatti, nel complesso settore in discussione, caratterizzato dal susseguirsi di normative stratificate e da più recenti tentativi di omogeneizzazione, gli artt. 3 ss. del Codice del consumo, come evidenziato dal successivo art. 8, sono destinati a svolgere il ruolo di fonte sussidiaria e residuale, operando nei confronti di prodotti e questioni non puntualmente disciplinate dalle pur capillari leggi speciali, concernenti singole categorie merceologiche. Tale carattere residuale e sussidiario rispecchia la stessa ispirazione codicistica del D.L.vo...
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