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Con sentenza n. 33380 del 30 novembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di interruzione del termine di prescrizione dell’azione di garanzia per vizi della cosa venduta.
L’affermazione che il riconoscimento del venditore della sussistenza di vizi della cosa venduta ha effetto interruttivo del termine prescrizionale si rinviene già in Cass. civ. n. 2322/1977: “l'art. 1495, comma 3, c.c.., ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive 'in ogni caso' in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e ss. c.c.: pertanto, detta prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell'art 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia”.
In particolare Cass. civ., sez. un. n.
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