Con ordinanza 23 settembre 2026 n. 25747, la prima Sezione civile della Cassazione si pronuncia sui presupposti necessari per addivenire alla nomina di un amministratore di sostegno. Il caso esaminato prende l’avvio da un decreto di rigetto di una istanza di nomina di ADS proposta da AA a beneficio del padre BB, affetto da menomazione fisica al cento per cento, documentalmente attestata da verbale Inps. Le evidenze dell’esame personale del beneficiario e della disposta ctu venivano confermate anche in sede di reclamo. I motivi di ricorso in Cassazione tutti respinti. Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avevano escluso la nomina dell’ADS sulla base di un automatismo ossia la mera presenza di una disabilità fisica senza compromissione delle facoltà cognitive del beneficiario, attribuendo maggiore rilievo alla lucidità e alla volontà dello stesso piuttosto che alla necessità di una assistenza continua, a episodi di condotta pericolosa di BB,...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi