Con la sentenza n. 37929 del 4 giugno-16 ottobre 2024, la terza
sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che ai fini della
sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia, nelle specie in danno del
coniuge, non vi è la necessità che l'individuo agente avesse il fine di
annichilire e svilire la persona offesa; è sufficiente che lo stesso abbia la
consapevolezza delle condotte da lui tenute e che queste siano tali da
integrare, con la continuità che un reato abituale postula, una condotta
maltrattante; parimenti per ciò che attiene alla ipotesi della violenza
sessuale, ove le condotte integranti atto sessuale siano poste consapevolmente
in essere in assenza della espressione, tacita o espressa, del benestare del
soggetto nei cui confronti esse sono realizzate o fatte realizzare, si deve
intendere integrato l'atto sessuale, quale che sia stata la finalità che
l'agente avesse perseguito.
Nessun rilievo può avere, in una tale fattispecie, la convinzione...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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