Con sentenza n. 33302 del 23 aprile-30 agosto 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che la componente psichica del cd. "concorso anomalo" - per il quale li concorrente di un reato ne risponde anche quando sia diverso da quello voluto, se l'evento è conseguenza della sua condotta - si colloca in un'area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa), e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa) (Cass. pen., sez. I, 26 ottobre 2011, n. 2652).
Ed infatti, secondo l'orientamento da anni dominante nella giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui l'attività concorsuale determini la realizzazione di un evento più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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