Con ordinanza n. 17765 del 21 giugno 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi dell’art. 143 c.c., dal matrimonio discende un regime di reciproco sostegno solidaristico fra i coniugi, entrambi tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, secondo le proprie capacità, attitudini e attività lavorative, anche domestiche.
Un tale contributo non è suscettibile di misura, nel senso che non è giuridicamente apprezzabile chi dei coniugi abbia contribuito in misura maggiore o minore, essendo un tal giudizio precluso in radice dal vicolo solidaristico matrimoniale. Di recente la Suprema Corte ha avuto modo di spiegare, quanto al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, che: a) la "capacità di lavoro professionale" è parificata alla "capacità di lavoro domestico", per cui il lavoro professionale di chi produce direttamente reddito ha la stessa dignità e rilevanza del lavoro casalingo di chi, pur non producendo...
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