Con
ordinanza n. 13456 del 17 maggio 2023, la prima sezione civile della Corte di
Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui
sull’intermediario gravano sia l’obbligo di acquisizione delle informazioni
richieste dall’art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 al fine di
determinare la profilatura di rischio dell’investitore al momento della
conclusione del contratto quadro, sia l’obbligo di valutazione di adeguatezza
delle singole operazioni.
Al riguardo, l’art. 21, D.L.vo n. 58 del 1998 stabilisce, al comma 1, che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati (lett. a), acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (lett. b); in attuazione di tale disposizione il regolamento...
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