Con ordinanza n. 17742 del 27 giugno 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che, in via generale e a prescindere dalla sua fonte, l’obbligazione trova i suoi requisiti costitutivi, oltre che nelle due posizioni di debito e di credito (ovverosia le due situazioni soggettive, rispettivamente passiva e attiva, che costituiscono i terminali del rapporto obbligatorio), negli elementi che ne integrano il contenuto, i quali si sostanziano nella prestazione che forma oggetto della posizione di debito e nell’interesse che costituisce il punto di riferimento della posizione di credito, cui la prima deve corrispondere (art. 1174 c.c.). La necessità che la prestazione del debitore corrisponda all’interesse del creditore esclude la possibilità di individuare in essa un contenuto del tutto predeterminato e specificamente individuato, costituendo essa piuttosto il programma materiale o giuridico che deve essere attuato per la realizzazione del...
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