Con ordinanza n. 18548 dell’8 luglio 2024, la seconda
sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di divisione
ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili
ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in
quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto
del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede
di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un
coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto
produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione
ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti
obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di
scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni
(Cass. civ. n. 25462/2023; Cass. civ. n. 3385/2007).
Viceversa, nel caso di...
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