La Decima
Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 7
dicembre 2023, pronunciata nella causa C-329/22, ha dichiarato che l’articolo
29, paragrafo 3, seconda frase, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, deve
essere interpretato nel senso che: esso non osta a una disposizione nazionale
che circoscrive la possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario per la
conversione all’apicoltura biologica al periodo minimo di conversione previsto
all’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008 della
Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione
biologica, l’etichettatura e i controlli.
In tal modo,
gli Stati membri possono fissare un periodo massimo per la concessione del
sostegno per la conversione all’agricoltura biologica, allineandosi al periodo
di conversione specifico che, in conformità all’articolo 17, paragrafo 1,
lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007,
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e
che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, è definito dalla normativa
dell’Unione europea in funzione esclusivamente del tipo di coltura o di
produzione animale.
Gli Stati
membri possono pertanto decidere che la conversione all’agricoltura biologica
dia eventualmente luogo ad un sostegno per un periodo più breve di quello
compreso tra cinque e sette anni previsto all’articolo 29, paragrafo 3, prima
frase, del regolamento n. 1305/2013.
Occorre
ricordare che gli Stati membri attuano il regolamento n. 1305/2013 attraverso i
loro programmi di sostegno allo sviluppo rurale e che tale regolamento lascia
loro la possibilità di adottare un insieme di misure intese a rispondere alle
priorità dell'Unione europea per lo sviluppo rurale.
Pertanto, ogni
Stato membro dovrebbe elaborare un programma nazionale di sviluppo rurale che
copra tutto il suo territorio, una serie di programmi regionali, oppure sia un
programma nazionale sia una serie di programmi regionali, che attuino una
strategia funzionale alle priorità dell’Unione per lo sviluppo rurale. Ne
consegue che il regolamento n. 1305/2013 lascia agli Stati membri un margine
discrezionale per quanto concerne le modalità di attuazione degli aiuti che
esso prevede.
Tale margine discrezionale può riguardare l’organizzazione dei programmi nazionali di sviluppo rurale nonché l’attuazione delle prescrizioni di tale regolamento (v. sentenza del 1° dicembre 2022, DELID, C-409/21, EU:C:2022:946, punti da 25 a 27 e 29 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, secondo il considerando 23 del regolamento n. 1305/2013 per evitare il ritorno massiccio all’agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell’agricoltura biologica.
Inoltre, è bene ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 22 gennaio 2020, Ursa Major Services, C-814/18, EU:C:2020:27, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).