Con ordinanza n. 29483 del 15 novembre 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha disatteso l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (si tratta di Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2020, n. 8894) secondo cui deve ritenersi nulla, se non specificamente sottoscritta, la clausola “claims made”, ponendo a carico dell’assicurato un termine di decadenza per denunciare l’evento, la decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà. Si tratta, infatti, di principio in contraddizione con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato – cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2022, n. 12908 – che, “di per sé dirimente”, risulta “quanto espressamente statuito in medias res” dalle Sezioni Unite nella sentenza del 6 maggio 2016, n. 9140, al § 6.2., secondo cui “deve escludersi che la limitazione della copertura assicurativa alle «richieste di risarcimento presentate all’Assicurato, per la prima...
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