Con sentenza n. 32578 dell’11 aprile-13 agosto 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, sebbene l'art. 12-bis del D.L.vo n. 74 del 2000 prevede che, in caso di condanna o di applicazione di pena per uno dei reati previsti dal D.L.vo n. 74 del 2000, "è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo", deve, tuttavia, rilevarsi che, altra norma, cioè l'art. 240, comma 1, c.p. consente, nel caso di condanna, al giudice di procedere alla confisca, oltre delle cose che costituiscono il profitto od il prodotto del reato, anche di quelle che "servirono o furono destinate a commettere il reato".
Legittimamente devono essere ricompresi i beni che sono stati l'oggetto delle transazioni simulate o fraudolente che costituiscono la materiale condotta attraverso la quale si è determinato il reato in esame. In tale senso si è, d'altra parte, espressa la Suprema Corte allorché ha chiarito che in tema di reati...
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