Con sentenza n. 35701 del 10 luglio-23 settembre 2024, la quinta
sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di continuazione
fallimentare.
In generale, la condotta di cagionamento del fallimento con
operazioni dolose è fattispecie a dolo generico, in cui rileva, cioè, la
coscienza e volontà delle operazioni; nella bancarotta impropria, nell'ipotesi
di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato
depauperamento della società, la condotta di reato è, cioè, configurabile quando
la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo
dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della
condotta antidoverosa (Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2021, n. 348).
L'art. 219, comma 2, n. 1, L. fall. prevede che "le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1.) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati", che la giurisprudenza delle...
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