Con la sentenza n. 173 del 27 novembre 2025, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui impedisce di considerare prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente rispetto all’aggravante della violenza sulle cose nel furto in abitazione.
La decisione si pone in linea di continuità con le precedenti pronunce nn. 217 del 2023 e 130 del 2025, già intervenute in materia di rapina, ribadendo l’irragionevolezza di un trattamento deteriore per la seminfermità rispetto alla minore età, nonostante l’identità di ratio fondata sulla ridotta rimproverabilità dell’autore.
Pur confermando la legittimità delle aggravanti “blindate”, la Corte afferma che, una volta consentita una deroga per i minorenni, essa deve estendersi anche ai soggetti affetti da vizio parziale di mente. La sentenza restituisce così al giudice un margine di valutazione essenziale per modulare la pena in base alla...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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