Con sentenza n. 31 del 20 marzo 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 28 gennaio
2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni), convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2019, n. 26, nella
parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse
essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno
5 anni».
Nella sentenza n. 19 del 2022, la Corte Costituzionale si è già confrontata, escludendone l’illegittimità costituzionale, solo con l’altro requisito, previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), D.L. n. 4 del 2019, come convertito, del possesso del permesso di lungo soggiorno per i cittadini di Paesi terzi, e quindi della residenza per almeno cinque anni continuativi sul territorio nazionale, necessaria per conseguire tale permesso. In tale pronuncia, in ogni caso,...
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