Con sentenza n. 149 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 131-bis, comma 5, c.p. in relazione all’art. 3 Cost., limitatamente alle parole «[i]n quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del comma 1 non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69». Ad avviso del rimettente, l’impossibilità, per il giudice, di bilanciare eventuali circostanze attenuanti a effetto comune con eventuali circostanze aggravanti a effetto speciale sarebbe manifestamente irragionevole.
Preliminarmente, la Corte Costituzionale ha ricordato che «[p]er giurisprudenza costante, le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono...
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