Con sentenza n. 67 dell’11 aprile 2023,
la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 418, comma 1, e 420, comma 9, c.p.c., sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non
prevedono che, qualora il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, debba
richiedere al giudice, a pena di inammissibilità, che, previa modifica del
decreto emesso ai sensi dell’art. 415, comma 2, c.p.c., pronunci, entro cinque
giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza.
Nel rito del lavoro, ispirato a principi di concentrazione e celerità, l’ammissibilità della chiamata del terzo ad istanza del convenuto richiede tuttora la verifica, da parte del giudice, della sua compatibilità con tali principi, riconducibili proprio al canone della ragionevole durata del processo; verifica che fin dall’inizio il legislatore ha collocato nell’udienza di discussione nel contraddittorio...
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