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La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), nella causa Miranda Magro c. Portogallo del 9 gennaio 2024 n. 30138/21, ha sottolineato i principi di diritto in ordine alla detenzione di persone con disabilità intellettive e psicosociali nei reparti psichiatrici carcerari, esprimendo preoccupazione per tutti i casi in cui le cure sono insufficienti e il trattamento sanitario è inadeguato o, addirittura, disumano.
Richiamando la disciplina dell’art. 5 § 1 lettera e) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di Strasburgo enuncia la necessità e l’urgenza che gli Statimembri dell’Unione europea ricerchino programmi atti a garantire condizioni di vita adeguate alle persone con disturbi mentali detenute presso le unità psichiatriche di ospedali penitenziari, onde evitare trattamentidegradanti e onde favorire forme terapeutiche che agevolino l’eventuale ritorno e integrazione del detenuto disabilitato intellettualmente nella comunità (cfr. Rooman v. Belgium, n. 18052/11, §§ 190-214, 31 gennaio2019), tenendo conto delle specificità del caso di specie.
È di prioritaria importanza, sottolinea la Corte accogliendo i principi enunciati in numerosi Rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) (cfr., in particolar modo, il Rapporto del 27 gennaio 2018 (CPT/Inf (2018) 6) sulla visita in Portogallo dal 27 settembre al 7 ottobre 2016), offrire ai pazienti psichiatrici detenuti in strutture carcerarie «attivitàterapeutiche, riabilitative e ricreative – compresi farmaci e cure mediche adeguate» mirando «sia a controllare i sintomi della malattia sia a ridurre il rischio che potrebbero rappresentare [i detenuti con disturbi mentali e psicosociali] per la società».
La problematica spesso ricorrente dell’inadeguata assistenza medica rivolta a pazienti di strutture penitenziarie è strettamente connessa, rileva la Corte EDU, alla mancanza di personale carcerario, compreso il personale sanitario, ed alla carenza di strumenti e di materiali tecnici di cui si può far uso nell’erogazione di servizi di salute mentale. Si tratta, specifica la Corte, di una grave lacuna che spesso abita i sistemi carcerari degli Stati membri dell’UE.
Senza una congrua organizzazione del personale e senza un’adeguata attrezzattura nei reparti clinici delle strutture penitenziarie è difficoltoso, inevitabilmente, un trattamento del paziente psichiatrico detenuto conforme alla disciplina dell’art. 5 § 1 lettera e) e dell’art. 3 della CEDU.
Più nello specifico, le autorità di ciascuno Stato membro - alle quali è pur sempre accordato un certo margine di discrezionalità, sia per quanto riguarda la forma che il contenuto della cura terapeutica o del programma medico - devono garantire al detenuto malato di mente un trattamento medico-sanitario conforme alla disciplina nazionale e ad un livello paragonabile a quello che le autorità statali stesse si sono impegnate a fornire all'insieme della popolazione. Ciò, tuttavia, non significa che a ogni detenuto debba essere garantito lo stesso livello di cure mediche disponibile nelle migliori sedi sanitarie esterne alle strutture carcerarie. Quello che è importante è che venga fornita la garanzia di una documentazione clinica completa e che la diagnosi e la cura siano tempestive e accurate e che, ove richiesto dalla natura della condizione medica, la supervisione del paziente sia regolare e sistematica.
Solo nel rispetto di tutte le misure sino a qui esposte, conclude la Corte europea dei diritti dell’uomo, si può evitare il rischio e la preoccupazione di trattamenti degradanti denunciabili al Governo convenuto, il quale avrà poi l’onere di raccogliere e produrre i documenti pertinenti. La mancata presentazione «di prove convincenti sulle condizioni materiali di detenzione può dar luogo a conclusioni sulla fondatezza delle asserzioni del ricorrente» (vedi Ananyev e altri c. Russia, nn. 42525/07 e 60800/08, §§ 121-23, 10 gennaio 2012; EKaganovskyy c. Ucraina, n. 2809/18, § 121, 15 settembre 2022).
Il trattamento terapeutico ed il trattamento carcerario, ordunque, devono essere proporzionali alle esigenze di salute del detenuto, in particolar modo in ogni caso in cui sia evidente e certificato medicalmente un disturbo mentale (vedi Murray c. Paesi Bassi, n. 10511/10, § 106, 26 aprile 2016; Rooman, sopra citata, §§ 146-47; Moxamed Ismaaciil e Abdirahman Warsame c. Malta, nn. 52160/13 e 52165/13, § 95, 12 gennaio 2016). Per di più, fa notare la Corte, la vulnerabilità del detenuto malato può farsi ancor più evidente tutte le volte in cui le autorità mancano di fornire assistenze e cure mediche adeguate (vedi, mutatis mutandis, Sławomir Musiał c. Polonia, n. 28300/06, § 96, 20 gennaio 2009).
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I codici penale e di procedura penale annotati con la giurisprudenza per l'esame di avvocato
Fabrizio Colli, Fabrizio Ferri, Stefano Gennari
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