Con la sentenza n. 51409/19 del 13 febbraio 2025, relativa al caso Macharik v. Repubblica Ceca, la quinta sezione della Corte EDU ha affrontato la questione della validità probatoria delle attività di intercettazione “segreta” delle comunicazioni private svolte dalla polizia. In primo luogo, la Corte EDU ha osservato che l’articolo 8 della CEDU protegge la riservatezza di tutti gli scambi a cui gli individui possono partecipare ai fini della comunicazione, indipendentemente dal contenuto della corrispondenza in questione e dalla forma che la stessa possa assumere (Michaud v. France, n. 12323/11, § 90, 6 dicembre 2012, ECHR 2012; Dragoş Ioan Rusu v. Romania, n. 22767/08, § 33, 31 ottobre 2017).
Le comunicazioni via email, incluse quelle di natura professionale, rientrano nel concetto di corrispondenza (Copland v. the United Kingdom, n. 62617/00, § 41, 7 dicembre 2006, ECHR 2007; e Tena Arregui v. Spain, n. 42541/18, § 31, 11 gennaio 2024). La Corte EDU ha ribadito che qualsiasi interferenza può essere giustificata ai sensi dell’articolo 8 par. 2 della CEDU, solo se è conforme alla legge ovvero se persegue uno o più degli scopi legittimi indicati nel secondo paragrafo dell’articolo 8 della CEDU (Roman Zakharov v. Russia [GC], n. 47143/06, § 227, 4 dicembre 2015). Per quanto riguarda, l’intercettazione delle comunicazioni ai fini di un’indagine poliziesca, la Corte EDU ha costantemente affermato che la legge deve essere sufficientemente chiara nel definire le circostanze e le condizioni, che legittimano le pubbliche autorità a ricorrere a questa forma “segreta” di interferenza, potenzialmente pericolosa per il diritto al rispetto della corrispondenza e della vita privata. In particolar modo, per rispettare il requisito della “qualità della legge”, una legge che conferisce discrezionalità deve indicare l’ambito di tale discrezionalità, sebbene le procedure e le condizioni dettagliate da osservare non debbano necessariamente essere incorporate in norme di diritto sostanziale. Il grado di precisione richiesto dalla "legge" in questo caso dipenderà dall'oggetto specifico. Poiché l'attuazione pratica di misure di sorveglianza segreta delle comunicazioni non è soggetta a controllo da parte degli individui interessati o del pubblico in generale, sarebbe contrario allo stato di diritto che la discrezionalità legale conferita all'esecutivo – o a un giudice – si esprima in termini di potere illimitato. Di conseguenza, la legge deve indicare l'ambito di qualsiasi discrezionalità conferita alle autorità competenti e le modalità del suo esercizio con sufficiente chiarezza per garantire alla persona una protezione adeguata contro interferenze arbitrarie (cfr., tra le altre autorità, Amann v. Switzerland [GC], n. 27798/95, § 56, ECHR 2000-II; e Bykov v. Russia [GC], n. 4378/02, § 78, 10 marzo 2009). La Corte ha già riconosciuto l'impossibilità di raggiungere una certezza assoluta nella formulazione delle leggi e il rischio che la ricerca della certezza possa comportare una rigidità eccessiva. Molte leggi sono inevitabilmente redatte in termini che, in misura maggiore o minore, sono vaghi e la cui interpretazione e applicazione sono questioni di prassi (cfr. Klaus Müller v. Germany, n. 24173/18, § 50, 19 novembre 2020). Il compito della Corte è quello di esaminare la legislazione nazionale pertinente in vigore al momento in relazione ai requisiti del principio fondamentale dello stato di diritto. Tale esame comporta inevitabilmente un certo grado di astrazione. Tuttavia, nei casi derivanti da ricorsi individuali, la Corte deve, di norma, concentrare la propria attenzione non sulla legge in sé, ma sul modo in cui è stata applicata al ricorrente nelle circostanze specifiche (cfr. Goranova-Karaeneva v. Bulgaria, n. 12739/05, § 48, 8 marzo 2011, e Dragojević v. Croatia, n. 68955/11, § 86, 15 gennaio 2015). La Corte EDU ha ribadito che spetta principalmente alle autorità nazionali, ed in particolar modo ai tribunali, il compito di interpretare e applicare il diritto interno. Tuttavia, la Corte è tenuta a verificare se il modo in cui ciò viene fatto sia conforme con i principi della CEDU interpretati alla luce della giurisprudenza della Corte EDU. La Corte già in precedenza ha sottolineato l’importanza di garanzie sufficienti contro l’arbitrarietà e gli abusi in materia di intercettazioni, conservazione e accesso da parte delle autorità sia al contenuto che ai dati delle comunicazioni (vedi Ekimdzhiev e altri contro. Bulgaria, no. 70078/12, § 395, 11 gennaio 2022, e Centre for Justice c. Svezia [GC], n. 35252/08, §§ 248-49, 277, 25 maggio 2021). La Corte ha altresì ribadito che in ciascuna branca del diritto, compresa quella del diritto penale, esiste un’inevitabile componente di interpretazione giuridica. Perciò la Convenzione EDU non può essere letta come un divieto di ottenere un graduale chiarimento delle norme di responsabilità penale attraverso un’interpretazione giuridica caso per caso, a condizione che lo sviluppo risultante sia coerente con l’essenza del reato e possa essere ragionevolmente previsto. Sebbene l'articolo 6 della Convenzione EDU garantisca il diritto a un processo equo, esso non stabilisce alcuna norma sull'ammissibilità delle prove in quanto tale, che è principalmente una questione regolata dalla legge nazionale. Pertanto, non spetta alla Corte determinare, come principio, se particolari tipi di prove (ad esempio, prove ottenute in modo illecito secondo la legge nazionale) possano essere ammissibili o, in effetti, se il ricorrente fosse colpevole o meno. La domanda a cui bisogna rispondere è se il procedimento nel suo complesso, compreso il modo in cui le prove sono state ottenute, fosse equo. Ciò comporta un esame dell'"illecito" in questione e, quando si tratta di una violazione di un altro diritto previsto dalla Convenzione, della natura della violazione riscontrata (cfr. Jalloh v. Germany [GC], n. 54810/00, §§ 94-95, ECHR 2006 IX, e Bykov v. Russia [GC]). Nel determinare se il procedimento nel suo complesso sia stato equo, si deve anche considerare se i diritti della difesa siano stati rispettati. Occorre esaminare in particolare se al ricorrente sia stata data l'opportunità di contestare l'autenticità delle prove e di opporsi al loro utilizzo. Inoltre, deve essere presa in considerazione la qualità delle prove, compreso se le circostanze in cui sono state ottenute suscitano dubbi sulla loro affidabilità o accuratezza. Per la Corte, il fatto che i tribunali nazionali avessero utilizzato prove che erano state ritenute come ottenute in modo illecito ai fini dell'articolo 8 della CEDU, non era in contrasto con i requisiti di equità sanciti dall'articolo 6 della Convenzione EDU (cfr., tra le altre autorità, Khan v. the United Kingdom, n. 35394/97, §§ 34-40, ECHR 2000-V; P.G. e J.H. v. the United Kingdom, n. 44787/98, §§ 76-81, 25 settembre 2001, ECHR 2001-IX; e Dragoş Ioan Rusu v. Romania, n. 22767/08, §§ 51-57, 31 ottobre 2017).
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Gabriele Casartelli, Anna Lago