Con ordinanza n. 9697 del 12 aprile
2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il
principio, già espresso in sede di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 1258/1995 e
6678/1988) che, per stabilire l’interclusione di un fondo (o di un immobile),
ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo ai sensi
dell’art. 1051 c.c., quest’ultimo deve essere considerato nella sua unitarietà,
non anche in relazione a sue singole parti.
In altri termini: un fondo non può
essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1051 c.c.,
se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica o ha uscita su di
essa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo già fruente di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un “altro sbocco” sulla via pubblica, esula dalla previsione...
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