Con ordinanza n. 3329 del 10 febbraio 2025, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione ha chiarito le differenze tra l’obbligo di mantenimento
del figlio e quello della somministrazione degli alimenti.
Com’è noto, il comma 1 dell’art. 443 c.c. prevede che «Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto». La somministrazione degli alimenti è, dunque, una obbligazione che nasce come obbligazione alternativa, ove la scelta è rimessa all’obbligato. Tuttavia, come rilevato da attenta dottrina, nell'ambito della tutela alimentare vi sono alcune peculiarità che impongono specifici limiti all'applicazione in toto della disciplina propria delle obbligazioni alternative. In particolare, lo stesso art. 443 c.c., al comma 2, stabilisce che «L’autorità giudiziaria può, però, secondo...
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