Con ordinanza n. 2814 del 5 febbraio 2025, la seconda sezione civile
della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 1132 c.c. si limita a
contemplare l'esonero del dissenziente dalla responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il caso di soccombenza, e dunque esclude l'onere di
partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della
controparte nel caso d'esito della lite sfavorevole per il condominio,
lasciandone tuttavia immutato, nell'inverso caso d'esito della lite favorevole
per il condominio, l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio
per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte (cfr., già
in tal senso, Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 2001, n. 15360).
L’art. 1132 c.c. legittima il singolo condomino – in caso di azione o resistenza in giudizio dell'intero condominio – a “dissentire” con dichiarazione di dissenso notificata a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero di raccomandata...
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