Con ordinanza
n. 28487 del 12 ottobre 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di
denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di
ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi
interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa
responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il
comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del
sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle
prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di
legittimità se congruamente motivato (Cass. civ. n. 13627/2017; conf., tra
altre, Cass. n. 13827/2019).
Invero, quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve, comunque, dichiarare lo...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi