Con ordinanza n. 11243 del 28 aprile
2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha osservato che l’art.
2041 c.c. consente la liquidazione della minor somma fra diminuzione
patrimoniale (depauperatio) e arricchimento (locupletatio), che costituisce il
limite invalicabile dell'attribuzione e che la regola di carattere generale
secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti
patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del
soggetto privato come dell'ente pubblico (Cass. civ., sez. un., 26 maggio 2015,
n. 10798).
In materia di ingiustificato arricchimento trovano altresì applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, sussistendo il dovere del giudice di procedere anche d’ufficio alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca l'esistenza, tanto nell'ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a...
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