Con ordinanza n. 2941 del 6 febbraio 2025, la prima sezione civile
della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di misura del contributo per il
mantenimento dei figli.
Ai fini della sua determinazione, sia esso destinato ai
figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente,
deve guardarsi al disposto dell'art. 337-ter, comma 4, c.c. che, introdotto
dall'art. 55 D.L.vo n. 154 del 2013, riproduce quanto già stabilito all'art.
155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, L. n. 54
del 2006 (cosi Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2021, n. 2020 e Cass. civ., sez. VI-1,
16 settembre 2020, n. 19299).
La norma, in particolare, prevede che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di...
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