Con ordinanza n. 25237 del 23 settembre 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dai contraenti con apposita pattuizione quale conseguenza dell’inadempimento – di qualsiasi entità – di una determinata obbligazione, non si verifica automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse la clausola sia stata pattuita, comunichi all’altro contraente inadempiente che intende avvalersi della clausola stessa (cfr., in motivazione, Cass. civ. n. 9639 del 2024; Cass. civ. n. 5455 del 1997; Cass. civ. n. 7178 del 2002), tanto è vero che, quando il diritto potestativo di risolvere il contratto in forza di tale clausola risulti proposto con domanda giudiziale – non essendo, invero, necessario che sia fatto dalla parte fuori del giudizio e prima di questo (cfr., sul punto, da ultimo Cass. civ. n. 9639 del 2024; Cass. civ. n. 9275 del 2005) – la risoluzione retroagisce al...
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